Statuto

 

Articolo 1 – Denominazione e Sede

E’ costituita per iniziativa di Gian Paolo BARBIERI  (il “Fondatore”) una Fondazione denominata “Fondazione Gian Paolo Barbieri”, senza vincoli di rappresentazione grafica (la “Fondazione”).

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo.

La Fondazione ha la sede in Milano, inizialmente in via Lattanzio n. 11.

Articolo 2 – Scopo

La Fondazione, quale istituzione culturale che opera nel settore dell’arte visiva, persegue finalità di promozione della figura artistica del Fondatore, delle sue opere fotografiche e di tutti i beni materiali e immateriali che ne testimonino l’attività artistico-creativa nonché, più in generale, di promozione della fotografia storica e contemporanea e di ogni altra forma di arte visiva nelle sue diverse realizzazioni.

Ai fini di cui sopra la Fondazione può compiere attività connesse e accessorie, tra le quali la realizzazione e la partecipazione, anche con terzi, ad iniziative ed eventi formativi e culturali di rilevanza locale, nazionale e/o internazionale.

In particolare la Fondazione svolge:

  • attività di tutela, gestione, acquisizione, catalogazione, archivio, autentica, prestito, protezione e conservazione delle opere del Fondatore e di qualsiasi bene relativo alla sua attività artistico-creativa, con particolare riguardo alla preservazione delle edizioni limitate e delle stampe delle sue opere;
  • attività di promozione e diffusione dei valori culturali, artistici ed estetici del Fondatore, con qualsiasi strumento, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  • la pubblicazione di libri e cataloghi relativi al Fondatore ed alla sua attività;
  • l’organizzazione di mostre, raccolte permanenti, eventi e manifestazioni relativi alle opere del Fondatore o alla sua attività;
  • l’istituzione di premi, borse di studio e qualsiasi altra forma di contributo, da erogarsi a nome della Fondazione e a beneficio di giovani artisti emergenti, impegnati nella fotografia;
  • l’attivazione di corsi di educazione permanente e l’istituzione di attività formative di alta specializzazione nel settore della fotografia, dei video e, in generale, nel settore delle arti visive e dell’immagine;
  • la promozione di intese e l’organizzazione di iniziative divulgative e di studio quali conferenze, seminari, congressi e incontri, in Italia e all’estero, anche presso altre fondazioni, enti, pubblici e privati, museali e non, di carattere scientifico, culturale o formativo, incluse le Università;
  • attività di consulenza e servizi a committenti esterni, pubblici e privati;
  • ogni altra attività coerente con le finalità sociali.

Al fine di perseguire i propri scopi, la Fondazione istituisce un sito internet dedicato all’attività artistico-creativa del Fondatore e su cui pubblicare tutte le informazioni relative alla attività della Fondazione, nonché un data base globale di tutte le opere fotografiche del Fondatore.

Inoltre, per il concreto svolgimento delle indicate attività ed il raggiungimento degli scopi statutari, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle iniziative da promuovere, ivi compresi l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, esclusivamente nell’interesse della Fondazione e non a favore di terzi, la locazione, il comodato, l’acquisto di beni, anche immobili, l’assunzione di personale nelle forme giuridiche più opportune, che sia considerato funzionale per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • stipulare ogni atto e contratto ritenuto più opportuno al fine di garantire la più efficiente gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  • acquisire o dismettere opere fotografiche ed altri beni di valore artistico e storico relativi al Fondatore o a terzi al fine di costruire e gestire una propria collezione;
  • stipulare convenzioni per la gestione di singole opere, collezioni e raccolta di opere;
  • partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che direttamente perseguano scopi analoghi a quelli della Fondazione, anche in sede di costituzione dei medesimi organismi;
  • richiedere contributi pubblici e privati;
  • stipulare convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate necessarie e/o opportune per il raggiungimento dei propri scopi;
  • stipulare contratti per la vendita di servizi e svolgere attività di commercializzazione di cataloghi, di prodotti editoriali, di fotografie e di oggettistica;
  • porre in essere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità statutarie, ricercando condizioni di equilibrio economico e finanziario.

Articolo 3 – Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale indisponibile versata a tale titolo dal Fondatore e risultante dall’atto costitutivo.

Tale patrimonio indisponibile può essere aumentato e alimentato con oblazioni, lasciti, donazioni, legati ed erogazioni, effettuati in qualsiasi forma e a titolo di incremento del patrimonio, di quanti abbiano desiderio al potenziamento della Fondazione nonché dalle rendite del patrimonio stesso se deciso in tal senso dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo di gestione della Fondazione, da utilizzare esclusivamente per il conseguimento dei suoi scopi, è costituito da tutto quanto ricevuto dalla stessa non a titolo di incremento del patrimonio nonché dalle rendite del patrimonio stesso, fermo restando quanto previsto al comma precedente.

Articolo 5 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente ed il Vice Presidente;
  • il Revisore Unico o il Collegio dei revisori legali.

E’ inoltre possibile la nomina di cariche onorarie.

Articolo 6 – Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di tredici membri.

Sono membri a tempo indeterminato del Consiglio di Amministrazione, salvo rinuncia o revoca o decadenza, oltre al Fondatore, Gian Paolo BARBIERI, nato a Milano il 19 aprile 1935, i soggetti dal medesimo indicati in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Eventuali ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati anche successivamente alla costituzione della Fondazione, entro il limite massimo di cui sopra ed ai sensi del presente articolo 6 dello statuto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con la maggioranza dei quattro quinti (con arrotondamento per eccesso) dei membri in carica. Anche i componenti del Consiglio di Amministrazione successivamente nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica a tempo indeterminato.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso è sostituito dai restanti membri del Consiglio di Amministrazione in carica con deliberazione assunta entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione con la maggioranza dei quattro quinti (con arrotondamento per eccesso).

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte degli stessi a suoi componenti nonché al Direttore e al Segretario, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno; gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere ratificati successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

La carica di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatti salvi il rimborso spese ed eventuali compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in considerazione di particolari incarichi nei limiti di quanto previsto dall’art. 10, comma 6 del D.Lgs. 460/97.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l’eventuale compenso del Revisore Unico o del Collegio dei revisori legali.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre provvede, se del caso e nei limiti di legge, alle modifiche del presente statuto nonché a deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell’avvenuta ricezione, a ciascun componente e ai revisori legali almeno otto giorni prima della riunione salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione nonché l’indicazione delle materie da trattare all’ordine del giorno e le eventuali ragioni di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall’amministratore più anziano di età.

Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti gli amministratori e i revisori, anche senza regolare convocazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dell’amministratore più anziano di età.

Tuttavia, le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le modifiche dello statuto, lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio devono essere approvate da tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione. Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le seguenti materie, è richiesto il voto favorevole dei quatto quinti dei componenti:

  • acquisto o vendita di beni mobili, mobili registrati, universalità di mobili o immobili di valore superiore a Euro 20.000,00 (ventimila);
  • assunzione di finanziamenti di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma;
  • spostamento della sede della Fondazione in altro comune;
  • conferimento di deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione o a comitati costituiti al suo interno, nonché al Direttore e al Segretario, se nominati.

L’intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  • che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario all’uopo nominato.

Articolo 7 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Fondatore in sede di costituzione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione, il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei quattro quinti dei membri in carica (con arrotondamento per eccesso).

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

Inoltre, il Presidente della Fondazione:

      • firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
      • sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
      • cura l’osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;
      • provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con gli enti pubblici e privati.

Il Presidente della Fondazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 8 – Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare con la maggioranza dei quattro quinti dei membri in carica (con arrotondamento per eccesso) un Direttore, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e, se del caso, il compenso.

Il Direttore, se nominato, ha il compito di:

      • provvedere all’amministrazione della Fondazione, nei limiti dei poteri a esso conferiti, curando, direttamente o con l’ausilio di consulenti terzi, la tenuta della contabilità con il metodo della partita doppia;
      • redigere entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell’anno seguente e predisporre entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo dell’anno precedente con la relativa relazione illustrativa;
      • conservare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Scientifici, nonché i bilanci;
      • compiere quant’altro ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione, che può a esso anche affidare il coordinamento dei vari progetti della Fondazione riferendone allo stesso.

Articolo 9 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 10 – Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l’attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo anno.

Esso si conclude con due prospetti aventi la stessa struttura del bilancio consuntivo di cui all’articolo che segue.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre dell’esercizio precedente quello di riferimento.

Articolo 11 – Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo raccoglie i risultati dell’attività svolta nell’anno precedente ed è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto della gestione.

Tutte le spese ed i proventi devono essere iscritti nel conto della gestione nel rispetto della loro competenza economica rispetto alla durata dell’esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione decide se ed in quale misura conteggiare le quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali e dei costi pluriennali iscritti nello stato patrimoniale, giustificandone la scelta nella relazione illustrativa di cui infra.

Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione illustrativa delle voci in esso indicate che, unitamente al bilancio, deve essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale

Articolo 12 – Revisore unico o Collegio dei revisori legali

Il riscontro della gestione finanziaria e l’accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili sono affidati ad un Revisore Unico o ad un Collegio di revisori legali composto di tre membri.

Gli stessi sono nominati dal presidente del Consiglio Notarile di Milano tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, durano in carica tre esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Il Revisore Unico o il Collegio dei revisori legali  inoltre predispone una relazione sul bilancio consuntivo e sulla coerenza dell’attività svolta nel corso dell’esercizio dalla Fondazione rispetto agli scopi statutari.

Articolo 13 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, approvato come previsto nell’articolo 6, il suo patrimonio, esaurita la fase di liquidazione, sarà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi secondo quanto disposto dall’autorità governativa.

Articolo 14 – Prima nomina organi e cariche

Per la prima volta la nomina degli organi e delle cariche della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 15 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge.